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NOTIZIE
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sindacato nazionale quadri FEDERQUADRI
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FEDERQUADRI
SINDACATO NAZIONALE QUADRI
Il
presente sito web rappresenta il giornale di
FEDERQUADRI.
Esso conterrà scritti di colleghi e editoriali del
presidente relativi a tematiche del mondo dei quadri,
ad argomenti di arte, cultura,e problemi sociali.
Il direttore responsabile del giornale è il
Sig.Bolzonella Ennio, presidente di Federquadri.
Il presente giornale telematico andrà a sostituire il
ns.quadrimestrale cartaceo
FQ COMUNICAZIONE QUADRI
regolarmente registrato presso il tribunale di MILANO
con il n.317 del 23.05.1992.
“E’
PIU’ FACILE ADOSSARE LE COLPE AGLI ALTRI CHE
RICONOSCERLE COME NOSTRE”
Alcuni
amici mi hanno suggerito di andare a leggere un
articolo che compare nel sito di FEDERMANAGER.
L’articolo
“Progetto Manager del 10.05.10”
Si
dice” non è più il tempo degli orticelli”
Che fanno i soggetti che rappresentano i dirigenti, i
quadri ed i consulenti? Cosa fa il mondo delle
professioni? Delle alte professionalità e dei
lavoratori della conoscenza?
Al
momento poco o nulla di concreto, assistono a quanto
accade attorno a loro…. E fanno ben poco per trovare
una sintesi, per individuare proposte e temi
condivisi, prevalgono gli orgogli di appartenenza e
piccoli e grandi egoismi.
Si disserta,
poi, sulla necessità di riavvicinamento con Manager
Italia.
Per
quanto concerne i quadri si afferma che non c’è più
spazio per sigle e siglette che non riescono ad
opporsi a politiche contrattuali, si fa riferimento
alla Casa Comune del management. Si fa riferimento
alla Associazione Quadri Fiat ANQUI e si afferma che
“sta annegando in un patto associativo con CISL,
patto che nega e svilisce il ruolo di questa figura,
Si afferma che l’azione congiunta di Federmanager e
Manager Italia potrebbe essere utile per rinnovare un
sistema di rappresentanza non più compatibile con gli
attuali modelli organizzativi.
Ora,
se dovessi valutare l’articolo come un esercizio
didattico direi che è scritto bene, MA…
Visto
che va letto come “modo di pensare del management di
Federmanager” devo precisare alcune cose:
La
rottura tra Federmanager e Manager Italia (ex Fendac)
e l’uscita della federazione dirigenti commercio e
servizi da CIDA ed il blocco dei rapporti tra le due
federazioni dei dirigenti
ha origine proprio
dalla “casa” di chi scrive, cioè Federmanager
che, a fronte della quota che versava in CIDA ne
voleva la presidenza, ed il relativo controllo.
Il problema
di sigle e siglette sindacali dei quadri, NOI, pur non
essendo dirigenti, lo avevamo capito molti anni fa,
tant’è che nel 2000, dopo aver riunito cinque sigle
sindacali in un’unica confederazione, sotto la nuova
sigla CUQ avevamo sottoscritto un patto di
collaborazione con CIDA, per operare insieme su temi
comuni ed iniziare la costruzione di quella che doveva
essere la “CASA COMUNE”.
Il
primo tentativo è stato tra Federquadri e Fendac.
Tentativo fallito in quanto Fendac ci voleva
subalterni e non co-partners. Tanto è vero che, a
dimostrazione che la sua finalità era la “Casa
Comune” ha costituito al suo interno la federazione
quadri.
C’è,
poi, stato il tentativo tra Federquadri e Federmanager.
Tentativo riuscito con la sottoscrizione di un patto
associativo nel quale si dichiarava, tra l’altro,
che Federquadri, per Federmanager, era la federazione
che rappresentava tutti i quadri.
L’idillio
tra Federquadri e Federmanager è durato pochissimo.
Qualcuno
della struttura di vertice, e l’attuale presidente
Federmanager LO SA molto bene, ha
sottoscritto,segretamente un patto di alleanza con
un’altra federazione dei quadri, Italquadri,”mentre la stessa Italquadri
cercava un accordo con federquadri
che aveva, per il patto sottoscritto, la
rappresentanza di tutti i quadri che volevano entrare
nella casa del management industria.
Poco
tempo dopo l’attuale presidente Federmanager metteva
i vertici di Federquadri di fronte alla scelta di
accettare di fondersi in Italquadri, rinunciando alla
sua storica sigla e titolarità, O USCIRE DALLA
FEDERAZIONE DIRIGENTI.
Questo,
secondo alcuni, è il modo per lavorare insieme.
Mi
sarebbe piaciuto che l’autore dell’articolo
in premessa, avesse scritto dei successi che,
grazie a Lui e alla dirigenza, i quadri avevano
ottenuto con i successivi rinnovi contrattuali. Cosa
che non mi risulta si sia verificata,
i dirigenti
di Manager Italia e
quelli di Federmanager non rappresentano, e non
possono farlo, la categoria dei quadri nei rinnovi
contrattuali.
Per
ultimo, anziché scrivere di ANQUI, magari basandosi
su notizie riportate e tendenziose, consiglio di
guardare “
la trave nel proprio occhio
anziché la pagliuzza nell’occhio altrui”
e.b.
******
ULTIMISSIME******
Oggi 29.09.04 tra la direzione ACTV s.p.a. e la
presidenza FEDERQUADRI stato firmato un verbale di
Accordo Sindacale Aziendale con il quale ACTV si
impegna dal 01.01.05 ad iscrivere i suoi quadri
aziendali a un fondo o compagnia di assicurazione per
una assistenza sanitaria integrativa.
(Per chi non lo sa ACTV l'azienda trasporti urbani
che opera in Venezia e terraferma.)
Un vivo ringraziamento al dr. M.Bassini, capo del personale ACTV
ed al Presidente della società
che hanno dimostrato di riconoscere
che la professionalità e la responsabilità vanno
premiate e che i QUADRI,sono per l'ACTV, il tramite ed
il veicolo più significativo tra le politiche
direzionali ed il resto della popolazione aziendale.
N.B.
** clicca in basso a destra, per accedere alla mia
e.mail
|
NON
DIMENTICARE DI VISIONARE ANCHE IL LINK DI ITALIA LAVORO RIFERITO
ALLA RICOLLOCAZIONE DEI QUADRI.
ALTRO
IMPORTANTE OBIETTIVO RAGGIUNTO!!!!!!!!!
OGGI 12 LUGLIO 2005
ABBIAMO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE CON LO STUDIO
LEGALE JURE CIVES DI S.DONA' DI PIAVE GRAZIE ALLA
QUALE AGLI ISCRITTI FEDERQUADRI VIENE DATA ASSISTENZA
LEGALE GRATUITA IN CASO DI CAUSA DI LAVORO GIUDIZIALE
E STRAGIUDIZIALE.
LA CONVENZIONE CON JURE CIVES E' STATA RINNOVATA
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Pagina 1
MATRIMONIO DIRIGENTI E QUADRI
E' POSSIBILE??
Cercherò
di tratteggiare un quadro che possa dare l'idea dei
tanti tentativi esperiti e dei relativi risultati,
lasciando che sia il lettore a trarre la sua personale
opinione senza essere influenzato dalle mie modeste
considerazioni.
A tale scopo inizio con il segnalarVi lo studio
elaborato nel Settembre 1994 da un gruppo di lavoro
incaricato dalla Confederazione Italiana Dirigenti
d'Azienda (CIDA).
Da tale elaborato ho estrapolato alcuni concetti e/o
considerazioni per aiutare il lettore a capire le
motivazioni che già da allora erano la premessa per
un futuro "matrimonio" tra dirigenti e
quadri.
* L'evoluzione della considerazione normativa, la
non raggiunta identità sindacale dei quadri, la
specificità della situazione italiana all'interno
della CEC e i profondi cambiamenti intervenuti e
prefigurabili nell'assetto delle aziende hanno indotto
la Confederazione a rivisitare questo delicato tema al
fine di pervenire a decisioni politiche e
organizzative che cogliessero il cambiamento in atto
prefigurando l'evoluzione delle federazioni dei
dirigenti e della stessa CIDA.
Il gruppo di lavoro ha esaminato l'intero panorama
situazionale, organizzativo, legislativo e sindacale
del mondo dei dirigenti e quadri d'azienda e ha
prodotto la presente ricerca .
* IL
PANORAMA ATTUALE E LE LINEE DI TENDENZA.
Cambiamenti intervenuti nei mondi della dirigenza e
dei quadri, le rispettive analogie/differenze sia dal
punto di vista Sindacale che di Ruolo.
DIRIGENTI
Una
categoria variegata il cui sviluppo ha subito un
brusco arresto che la sola e pur grave situazione
congiunturale 92/94 giustifica solo in parte.Le cause
più significative di tale fenomeno sono:Il costo del
lavoro dirigenziale molto alto,erosione rapporto costi
e benefici dovuta al crescente peso dei contributi
previdenziali,degli oneri impropri e di solidarietà,
oltre all'aumento dei costi per recessi unilaterali
decisi dalle aziende, la diffusione verso il basso di
un sempre maggior numero di dati e informazioni
sottrae al management l'esclusività dei supporti
cognitivi e li distribuisce ai quadri.
Il "Cervello" delle imprese vedrà
sostanzialmente modificarsi la propria composizione
professionale e le aziende tenderanno a liberarsi
dell'attuale management privilegiando giovani
talenti:Quadri o Professional ad elevato potenziale
cui somministrare formazione interdisciplinare e
disegnare per loro precisi sentieri di carriera.
Questo panorama di concause ha ripercussioni
pesanti sulla sopravvivenza dei fondi previdenziali e
sanitari dei dirigenti che, quindi, hanno bisogno di
essere alimentati da un crescente afflusso di nuovi
iscritti.
Forse anche la PAURA di essere sempre meno, di contare sempre
meno, di essere più soli che determina l'istanza di
aprire la dirigenza a nuove linfe, ANCHE CONTRIBUTIVE
oltre che culturalmente analoghe o confinanti quali
quelle dei Quadri, dei Professional, e dei Consulenti.
QUADRI
Oltre a rappresentare il forziere aziendale della
professionalità e della competenza tecnologica, sono
anche l'ingranaggio insostituibile per orchestrare una
conduzione aziendale per obiettivi, per gestire
politiche meritocratiche, per formare e sviluppare il
terreno di cultura ed il potenziale con cui alimentare
la fascia dirigenziale di vertice.
Le analogie tra Dirigenti e Quadri riguardano
prevalentemente* LA PERCEZIONE DEL RUOLO,
L'ATTEGGIAMENTO VERSO LA PROPRIETA', IL VISSUTO
ESPERIENZIALE IN TERMINI DI AUTONOMIA DECISIONALE E DI
RISCHI, L'ELEVATA PROFESSIONALITA',LA RESPONSABILITA'
ANCHE DEL LAVORO DI ALTRI,LA LEADERSHIP, IL BISOGNO DI
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA,DESIDERIO DI
MAGGIORE AUTONOMIA E DI UN COINVOLGIMENTO DECISIONALE
NELLE SCELTE AZIENDALI, SIA PER LO SVILUPPO DI
CARRIERA CHE PER L'AUTOREALIZZAZIONE PROFESSIONALE.
A
fronte delle summenzionate considerazioni il gruppo di
lavoro ha elaborato le seguenti tre possibili
soluzioni:
1) Organizzazione esclusiva dei manager con qualifica
di dirigente. Tale scelta comporterebbe per la CIDA la
perdita di un numero considerevole di associati e le
cui conseguenze potrebbero essere:
Difficoltà crescenti per gli Istituti e i Fondi di
Previdenza sostitutiva e integrativa e sanitari con
conseguenti riduzioni delle prestazioni o il
conseguente aumento degli oneri, da cui la conseguente
impossibilità di competere con la concorrenza
assicurativa.
Diminuito potere di proselitismo, organizzazioni dei
dirigenti falcidiate e spogliate della loro originaria
connotazione sindacale diventando Associazioni
professionali di servizi con risposte solo a servizi
che niente hanno a che vedere con Contratti,Tutele,
Previdenze.
Accentuazione dello scollamento tra CIDA e il resto
della CEC.
2) Le federazioni della Cida aprono ai Quadri
consentendo la loro adesione mediante il pagamento di
una quota che dà diritto al tesseramento ad
Associazioni Quadri aderenti o affiliate.
I Quadri affiliati potranno fruire dei servizi offerti
dalle Associazioni Regionali o Provinciali dei
dirigenti e, NELL'AMBITO DI QUESTE ESSERE OSPITATI PER
RIUNIONI O ESSERE ASSISTITI PER INIZIATIVE DI
PROSELITISMO, PER DIBATTITI O MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE COMUNE.
IN QUESTO MODO LA CIDA VEDREBBE AUMENTATI I PROPRI
ISCRITTI.
Potrebbero essere studiate iscrizioni volontarie ai
fondi dei dirigenti con contributi e prestazioni più
ridotte.
OPPURE:
Costituzione a livello CIDA della 7 federazione con
i seguenti vantaggi:
Adesione a CIDA tramite una specifica federazione non
porrebbe problemi alle organizzazioni datorili che
hanno come controparte la attuali federazioni
aderenti.
Un monitoraggio e controllo dell'universo Quadri.
Il mantenimento degli equilibri rappresentativi tra le
federazioni in ambito CIDA sarebbe garantito da
specifiche norme statutarie.
Consistente aumento degli iscritti con positiva
ricaduta su bilanci federali e confederali.
Ambedue le ipotesi,anche se non comprendono la
rappresentanza sindacale dei Quadri, favorirebbero:
La trasformazione della CIDA da sindacato
Monocategoriale a Pluricategoriale con riflessi
positivi sul piano della rappresentatività sia in
campo nazionale che Europeo.
Lo sganciamento dei quadri dalla Triplice.
Iniziative concertate Dirigenti e Quadri,operazioni di
lobbyng, produzione di cultura,stampa di categoria e
battaglie su temi di comune interesse.
3) Una confederazione Italiana del personale
direttivo.
Trattasi di un percorso difficile che richiede tempo,
ma che potrebbe consentire l'ingresso nei CCNL,dei
quadri, che gestiti dalle Federazioni della CIDA
diverrebbero Organizzazioni sindacali di tutto il
personale direttivo.
Per la presenza dei Quadri all'interno dei direttivi
delle Federazioni della CIDA occorrer trovare regole
che NON CONSENTANO AI QUADRI, in futuro
quantitativamente pi numerosi dei dirigenti, di
surclassare la rappresentanza alterandone la matrice
originaria e politica.
I componenti il gruppo di lavoro erano:
Luciano Dionisi funzione pubblica
Guido Gay terziario
Edoardo Lazzati industria
Antonio Mungo assicurazioni
Luigi Stracchi agricoltura
Alfonso Vitolo
Pagina
2
PERCHE'
I QUADRI RITENGONO UTILE IL MATRIMONIO CON I
DIRIGENTI
PER
LE MOLTEPLICI AFFINITA' CHE LI ACCOMUNANO,PERCHE'
IN EUROPA QUADRI E DIRIGENTI SONO INSIEME (CADRES),
PERCHE' RITENGONO INDISPENSABILE PER LE DUE
CATEGORIE AVERE UNA UNICA ABITAZIONE , ESSERE
INDIPENDENTI ED INTERDIPENDENTI PER ASSIEME
CONTARE DI PIU' NEL CONTESTO DELLA NOSTRA
SOCIETA'.
Cosa vogliono i Quadri:
Uniformità di diritti dei quadri nell'ambito
della Unione Europea attraverso il recepimento
della delibera della Commissione Affari Sociali
del Parlamento Europeo del 25.06.93.
In essa attraverso valori professionali
"oggettivi" quali il potere direttivo,
la delega esterna tecnica o
commerciale,l'autonomia decisionale,la
responsabilità civile e penale, si cercato
di dare uniformità europea alla categoria.
Molto brevemente la Risoluzione del Parlamento
Europeo
raccomanda
Il riconoscimento dello stato di Quadro e della
sua importanza.
La partecipazione dei Quadri alle trattative per
i contratti collettivi
a livello europeo e in ogni paese aderente alla
Comunità Economica Europea.
La libera circolazione dei Quadri in Europa ed
il conseguente intreccio dei sistemi
pensionistici.
Nella traduzione in italiano della sopra-citata
delibera stato erroneamente tradotto "CADRES"
in Dirigenti e non invece Dirigenti e Quadri,
forse un errore o forse l'ennesima forzatura
da parte di qualcuno che non vuole una ulteriore
controparte, dimenticando che NEL PATTO
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
relativo alla risoluzione 2200A del 16.12.66 ed
entrato in vigore il 23.03.1976, l'art.22 recita
"Ogni individuo ha diritto alla libertà di
associazione,che include il diritto di
costituire dei sindacati e di aderirvi per la
tutela dei propri interessi" ed ancora al
paragrafo 3 "nessuna disposizione del
presente articolo autorizza gli stati parte del
patto del 1948 dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro riguardante la libertà
sindacale ad adottare misure legislative che
portino pregiudizio alle garanzie previste dal
citato Patto, o ad applicare le loro leggi in
modo da causare tale pregiudizio.
In Italia, purtroppo, l'affermazione sostanziale
della categoria dei Quadri non ancora
avvenuta, nonostante il riconoscimento
legislativo della categoria risalga alla legge
190 del 1985.
Lo scorso anno in un convegno tenutosi a Roma
ho,in rappresentanza della Federquadri chiesto
al Ministro del Lavoro on. Maroni se non riteneva
che dopo 18 anni dalla approvazione della legge
non fosse arrivato il momento del riconoscimento
della ns. rappresentanza sindacale relativamente
all'area quadri.
La risposta stata che questo non un
problema del governo.
COSA HA FATTO LA FEDERQUADRI .
Insieme a SINQUADRI- SINFUB-
ANQUI-CONFEDERQUADRI-ITALQUADRI- ha costituito
la CUQ, confederazione unitaria dei quadri, che
annovera un numero di iscritti di circa 50.000
quadri.
Tale unione stata voluta per presentarci
uniti, e quindi contare di pi, sia a livello
nazionale che internazionale nei rapporti con le
istituzioni.
FEDERQUADRI ha,inoltre, cercato di costruire una
casa comune di quadri e dirigenti, prima con
FENDAC (attuale Italiamanager),
poi con FEDERMANAGER, e per finire con la
CONFSAL
MA
tutti
e tre i tentativi sono falliti.
VEDIAMONE LE MOTIVAZIONI
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FENDAC- ora MANAGERITALIA
Il
29.11.95 stato costituito il coordinamento
quadri/dirigenti per la costruzione di un
elaborato fissante le regole per quella che
doveva diventare la "CASA COMUNE". Il
02.10.98 Fendac dichiara che pi che
legittima l'aspirazione di Federquadri di
pervenire ad una rappresentanza sindacale
autonoma e a uno specifico contratto per i
quadri.
Federquadri chiede la costituzione di un "nuovo
soggetto sindacale" e la costituzione
di un coordinamento quadri a livello Fendac.
Tale coordinamento i cui componenti venivano
eletti dai quadri doveva rappresentare l'organo
di concertazione con la Associazione Dirigenti.
Nell'Ottobre 1999 si stipulava la
stesura definitiva del regolamento relativo a
"Sezione Quadri", tale regolamento
prevedeva tra le tante cose che la domanda di
iscrizione a Fendac doveva essere proposta dalla
Associazione Quadri, ed era prevista la doppia
iscrizione.
CONTRARIAMENTE
A QUANTO CONCORDATO E STIPULATO, FENDAC
"Accetta e promuove l'ingresso dei quadri
attraverso una unica iscrizione, apre la sezione
quadri, previsto che nei direttivi locali
e federali alcuni esponenti dei quadri possano
partecipare come osservatori. I QUADRI SONO
CONSIDERATI SOCI ADERENTI E QUINDI NON POSSONO
PARTECIPARE NE' ALL'ELETTORATO ATTIVO NE' AL
PASSIVO.*
I quadri sono, pertanto, considerati
"OSPITI" e secondo la Fendac si dà
così concretezza al progetto di assorbimento
con la previsione che quando i quadri iscritti a
Fendac saranno almeno 20.000 si potrà ambire a
trattare con Confommercio anche per conto dei
quadri per potere arrivare ad un contratto
specifico per la categoria. Nel frattempo, i
quadri, pagando possono accedere ai Fondi e
determinati servizi dei Dirigenti.
"Ricordo a chi legge che anche tramite
Federquadri, o la CUQ, venivano offerti gli
stessi servizi, a volte anche a condizioni
migliori.
**Con un mio personale intervento ho cercato di
trovare una equa soluzione parlandone con
l'allora Presidente Fendac ma,
la risposta stata:"SE I QUADRI VOGLIONO
ENTRARE IN FENDAC SI DEVONO ISCRIVERE ALLA NS.
ASSOCIAZIONE E NON PIU' A FEDERQUADRI".
A noi non è rimasto altro che la delusione per
avere riposto le aspettative nostre, e dei
colleghi in persone che hanno dimostrato di
volerci nella loro federazione solo perché
avevano necessità di sopperire al calo dei loro
iscritti e che nei fatti hanno dimostrato che il
loro pensare non cambiato"i quadri sono
subordinati ai dirigenti".
PER NON DIMENTICARE
Federquadri ha chiesto ai presidenti dei fondi di assistenza
sanitaria di MANAGERITALIA Fasdac e Assidir di avere
una offerta per iscrivere ad uno dei sopradetti fondi
QUARANTA Quadri per i quali una azienda aveva firmato
un accordo sindacale aziendale con la stessa FEDERQUADRI.
Nel ricordare che Manageritalia l'associazione dei
dirigenti Commercio-turismo-servizi ed
l'associazione che si considera titolata a
rappresentare i quadri......
ECCO LA RISPOSTA
Il
dr. Carrella "fasdac" per accedere, pagando,
al ns. fondo
i quadri devono prima iscriversi alla ns. federazione.
Il dr.Pessina"assidir" dopo averci
evidenziato che assidir era una compagnia di
brokeraggio oggi,14.10.04 ci ha informati che
purtroppo la risposta era quella del responsabile del
fasdac anche per il suo fondo.
FEDERQUADRI
NON SI E' CHIESTA QUANTI QUADRI DI QUELLA AZIENDA
FOSSERO SUOI ISCRITTI, HA PENSATO ALLA OPPORTUNITA' DI
OFFRIRE "AI QUADRI" QUALCHE COSA DI
TANGIBILE.
In data 24
gennaio 2005 abbiamo ricevuto una e.mail dal
coordinatore nazionale quadri Manageritalia sig.
Giorgio Aldighieri alla quale sentiamo l'obbligo
di rispondere in quanto non vogliamo passare
dalla parte di chi ha torto.
La lettera inizia:"Leggo sul suo sito
alcune note circa la ns. associazione che non
corrispondono al vero, quantomeno non più"
La lettera continua decantando la indipendenza
dei quadri nell'ambito di Manageritalia,del
diritto di voto che hanno per tutte le
tematiche, ad esclusione per quelle relative al contratto
dei dirigenti.
CORRETTEZZA VORREBBE CHE LA
LETTERA NON INIZIASSE CON UNA AFFERMAZIONE DI
FALSITA', ANCHE SE SUBITO DOPO VIENE MITIGATA
DAL "QUANTOMENO NON PIU'".
Per quanto concerne il
proseguo della lettera, non ho alcuna difficoltà
a credere quanto mi si scrive.
MA MI CHIEDO: Perché la ex Fendac ha voluto
fare al suo interno una federazione di quadri
quando gi esisteva Federquadri?? Non stato
un modo di frammentare ulteriormente la
categoria?? Perché i quadri devono essere
iscritti alla associazione quadri di
Manageritalia per, PAGANDO, poter accedere ai
fondi di integrazione sanitaria?? E' così che
Manageritalia si cura dei problemi dei quadri??
Troppe sarebbero le domande da porre, ma
preferisco che siano i quadri stessi a porsele e
cercare le risposte.
|
FEDERMANAGER
Abbiamo
riprovato, qualche tempo dopo, a costituire la
"CASA COMUNE" quadri/ dirigenti e
assieme alle Federazioni componenti la CUQ il
19.04.2001 abbiamo sottoscritto con Federmanager(associazione
dirigenti industria) un Protocollo d'Intesa che,
tra le altre clausole riportava:
Le associazioni firmatarie si impegnano
congiuntamente nei confronti delle Istituzioni
per ottenere una normativa sulla rappresentanza
sindacale che salvaguardi le categorie dei
dirigenti e dei quadri.
Si impegnano a costituire, contestualmente,un
comitato tecnico e uno politico al fine di:
Promuovere iniziative congiunte- Individuare
forme,modalità e definire i costi per estendere
ai quadri i servizi di Federmanager-
Individuare eventuali bisogni di consulenze
tecniche dei quadri e trovare soluzioni a tali
bisogni.
IL SOTTOSCRITTO, CHE E' SEMPRE STATO PRESENTE A
TUTTE LE RIUNIONI, E' TESTIMONE DEL FATTO CHE I
RAPPRESENTANTI DI FEDERMANAGER, CRITICANDO
DURAMENTE QUELLO CHE FU IL COMPORTAMENTO DI
FENDAC NEI NS. CONFRONTI,SI SONO COMPORTATI DA
COLLEGHI CHE PERSEGUIVANO LO STESSO NS. FINE.
Su delega del Consiglio Nazionale Federquadri,
il 3 Aprile 2002 FEDERQUADRI sottoscrive con
FEDERMANAGER
UN PATTO ASSOCIATIVO.
Le altre associazioni componenti la CUQ non
hanno aderito alla firma in quanto avevano
necessità di ulteriori assicurazioni.
***Ricordo che alla firma del patto si ribadiva
da parte di Federquadri che la rappresentanza
dei quadri nei confronti delle istituzioni
era,anche dopo la firma del patto, della CUQ, e
che il Presidente Federmanager aveva confermato
che ci non creava alcun problema relativamente
al patto sottoscritto.**
Nell'accordo compreso il punto nel quale si
"dice".
FEDERMANAGER RICONOSCE IN FEDERQUADRI IL
REFERENTE ASSOCIATIVO RELATIVO ALL'AREA QUADRI.
Passa qualche mese e Federmanager ci chiede se
possiamo valutare la possibilità che un'altra
federazione di quadri possa confluire in
Federmanager.
Il Consiglio Nazionale d parere
favorevole,riservandosi di valutare le
condizioni di ingresso e quindi di approvarle.
La federazione quadri interessata ITALQUADRI,
che scrive al
presidente di Federquadri ( A.Pini) chiedendo di
sottoscrivere un patto di collaborazione (così
lo chiama in quanto i sui iscritti non vogliono
un patto associativo) nel quale chiede di poter
avere la possibilità di fare proselitismo nelle
aziende del gruppo di cui Italquadri rappresenta
la componente Telecom:Tale richiesta è la
conseguenza dei contatti di Federmanager con i
vertici del gruppo e **importantissimo** che noi
eravamo e dovevamo essere i referenti per tutta
l'area quadri.
Tale accordo NON E' MAI STATO PORTATO
ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI
FEDERQUADRI E QUINDI MAI SOTTOSCRITTO.
Con la scomparsa del Presidente di Federquadri,
dicembre 2002,
la Federquadri si trovata nella necessità di
avere un nuovo presidente per continuare il
rapporto con Federmanager.
Il nuovo presidente ( ex vice presidente Ennio
Bolzonella) negli incontri avuti con la
dirigenza di Federmanager ha cercato di capire
come stavano realmente le cose a fronte di
illazioni, voci che informavano che
l'associazione quadri Italquadri aveva, a
ns.insaputa, firmato un patto con Federmanager.
La risposta stata che SI esisteva un patto,
che era stato sottoscritto solo perchè
autorizzato da Federquadri tramite il presidente
A.Pini ( che ovviamente essendo venuto a mancare
non poteva contestare tali affermazioni.)
Ma di autorizzazioni, accordi, o quant'altro
sottoscritti dal vertice di Federquadri non
mai stata trovata traccia o prodotto alcun
documento.
Nel proseguo Federmanager ha continuato i suoi
rapporti con Italquadri e ad un certo momento,in
un incontro formale, ci ha detto che NOI
FEDERQUADRI dovevamo confluire in Italquadri,in
quanto Federmanager voleva un unico
interlocutore per tutta l'area quadri, e se non
ci stava bene eravamo liberi di recedere dal
patto.
Senza scendere in sterile polemica relativamente
ai successivi accadimenti, Vi informo che da un
articolo di giornale del gennaio 2004 abbiamo
appreso che Federmanager si è avvalsa della
facoltà di recedere dal patto con noi
sottoscritto,e che solo dopo abbiamo ricevuto
una formale lettera, da parte della Presidenza
di Federmanager, in tal senso.
ULTIMA CHICCA:
Federmanager, che aveva dichiarato che nulla
ostava al fatto che la rappresentanza dei quadri
fosse della CUQ, ora ha stoppato i contatti tra
CUQ e CIDA in quanto i contatti dei quadri con
Cida devono avvenire solo attraverso le
federazioni della stessa.
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CONFSAL
La Confsal la quarta,per numero di
iscritti,federazione sindacale nazionale dopo la
Triplice.
Cosiderato che molti anni or sono c'erano stati
ottimi rapporti tra noi e Confsal, e che era
stata sottoscritta una convenzione di adesione
che poi non ha avuto più seguito( nè la ns.
presidenza nè la loro conoscono le
motivazioni), il sottoscritto ha ritenuto
opportuno verificare se esistevano ancora le
condizioni per un eventuale accordo che potesse
permettere alla ns.associazione sindacale di
poter rappresentare i quadri nei rapporti con le
parti datorili.
Da subito CONFSAL ha dichiarato il suo interesse
ma una volta conosciuti i settori nei quali
siamo presenti CI HA INFORMATI CHE POTEVA
RESTARE DI NS.COMPETENZA SOLO IL SETTORE
COMMERCIO MENTRE I NS. COLLEGHI DEGLI ALTRI
SETTORI DOVEVANO CONFLUIRE NELLE LORO
FEDERAZIONI.
ABBIAMO FATTO NOTARE,PER ISCRITTO, CHE I QUADRI
VOGLIONO UNA UNICA CASA, FATTA DI TANTE STANZE,
MA CHE I QUADRI DEVONO ESSERE TUTTI INSIEME
ANCHE SE CON RAPPRESENTANTI DIVERSI SECONDO I
SETTORI, IN UN RAPPORTO DI INDIPENDENZA E
INTERDIPENDENZA.
A TALE LETTERA, NONOSTANTE SOLLECITO, LA
DIRIGENZA DI CONFSAL NON HA DATO RISPOSTA.
ORA STIAMO VALUTANDO ALTRI PERCORSI,SEMPRE E
SOLO NELL'INTERESSE DELLA CATEGORIA, E QUANDO CI
SARANNO NOVITA' SARA' NS. PREMURA RENDERVENE
EDOTTI.
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Pagina 4
INFORMAZIONI
RELATIVE A CAUSE DI LAVORO
STRAORDINARI,
LIMITI AL FORFAIT
La suprema Corte chiama in causa la
Costituzione e il diritto a percepire
una retribuzione equa.
Devono essere pagate le ore extra svolte
oltre il massimo concordato.
I giudici in pi occasioni hanno
accettato le clausole che garantiscono
al dipendente il pagamento di un
corrispettivo fisso
(mensile o annuale) a prescindere
dall'effettiva effettuazione delle
stesse da parte del lavoratore; MA hanno
anche stabilito che qualora le ore
straordinarie siano in misura maggiore
del corrispettivo stabilito nella
clausola, le ore eccedenti VANNO PAGATE
CON UN COMPENSO MAGGIORATO QUALE LAVORO
STRAORDINARIO.
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SENTENZE
Oggetto
: Dequalificazione Professionale:
Cass.Sez.Lav.14/11/2001
n.14199"Lavoro subordinato-Mansioni
diverse da quelle
dell'assunzione-Diritto del lavoratore
allo svolgimento effettivo della propria
prestazione -Sussistenza
-Conseguenze-Danno professionale
-Differenti tipologie"
Dall'art.2103c.c. si desume che sussiste
il diritto del lavoratore all'effettivo
svolgimento della propria prestazione
professionale e CHE LA LESIONE DI TALE
DIRITTO da parte del datore di lavoro
costituisce inadempimento contrattuale e
determina, oltre all'obbligo di
corrispondere le retribuzioni dovute,
l'obbligo del RISARCIMENTO DEL DANNO DA
DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. Tale
danno pu assumere aspetti diversi in
quanto può consistere sia nel danno
patrimoniale derivante
dall'impoverimento della capacità
professionale acquisita dal lavoratore e
dalla mancata acquisizione di una
maggiore capacità,sia nel pregiudizio
subito per perdita di chance (ulteriori
possibilità di guadagno) sia una
lesione del diritto del lavoratore
all'integrità fisica o, in generale
alla salute ovvero alla immagine o alla
vita di relazione.
E' compito del giudice accertare se in
concreto il suddetto danno sussista,
individuarne la specie e determinarne
l'ammontare eventualmente procedendo
anche ad una liquidazione in
via equitativa.
ALCUNE
SENTENZE HANNO ANCHE RAVVISATO NELLA
DEQUALIFICAZIONE
UN DANNO ALLA PERSONALITA' MORALE DEL
LAVORATORE ED ALLA SUA REPUTAZIONE --danno
che pur non avendo un diretto contenuto
economico comunque risarcibile sul
piano patrimoniale(Cass.16/12/92
n.13299).
IL DEMANSIONAMENTO NON SOLO VIOLA
L'ART.2103 c.c. MA RIDONDA IN LESIONE
DEL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA LIBERA
ESPLICAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL
LAVORATORE NEL LUOGO DI LAVORO,
DETERMINANDO UN PREGIUDIZIO CHE INCIDE
SULLA VITA PROFESSIONALE E DI RELAZIONE
DELL'INTERESSATO, CON UNA INDUBBIA
DIMENSIONE PATRIMONIALE CHE LO RENDE
SUSCETTIBILE DI RISARCIMENTO E DI
LIQUIDAZIONE ANCHE IN VIA EQUITATIVA.
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SENTENZE
Oggetto:Scarso rendimento
Una sentenza della Corte di Cassazione
sez.Lavoro .Lo scarso rendimento deve poter essere dimostrato.Il
datore di lavoro non può limitarsi a
provare il mancato raggiungimento del
risultato atteso, ma pure generato
dalla dimostrazione di un colpevole
inadempimento degli obblighi
contrattuali.**Relativamente agli
informatori scientifici del farmaco:Il
non raggiungimento del budget di zona
non significa nulla. L'I.S. non può fare
pressioni sul medico, che decide i
farmaci da prescrivere secondo scienza e
coscienza e NON come conseguenza della
sollecitazione da parte delle aziende
farmaceutiche poiché in tale caso si
tratta di COMPARAGGIO punito dalla
legge.
*
SENTENZA
Oggetto:
risarcimenti per mobbing
La
Corte Costituzionale:risarcimenti per
mobbing tra i crediti privilegiati.
Sentenza 113 del 2004 dichiara
parzialmente illegittimo l'art.2751-bis
c.c.La Corte ha ritenuto
che al 1comma del 2751 debbano essere
incluse anche le somme spettanti,al
lavoratore subordinato,a titolo di
risarcimento del danno conseguente ad un
illegittimo demansionamento.
*SENTENZA
oggetto:mobbing
- risarcimento equiparato alla malattia.
Tribunale
di Pinerolo sent.119 del 2004"si
stabilisce che il mobbing può essere
risarcito come malattia" ed inoltre
che la lesione da mobbing può essere
assimilata alla inabilità temporanea
parziale quale quella prevista per
malattia.
Sempre la sentenza del tribunale ha
stabilito che la liquidazione del danno
in esame debba avvenire in termini
equitativi in riferimento alla
natura,all'intensit e alla durata
della lesione portata al lavoratore.
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Pagina 5
Licenziamenti:
se non c' GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO
MOTIVO
In aziende fino a 15 dipendenti: Non vi
reintegrazione ma il giudice
determina l'ammontare del risarcimento
del danno da un minimo di 2,5 mensilità
a 6 mensilità dell'ultima
retribuzione.E' il datore di lavoro che
sceglie se pagare il risarcimento o
riassumere il lavoratore.
In aziende con pi di 15 dipendenti:
Il giudice ordina la reintegrazione e
condanna al pagamento di una indennità
( non inferiore a 5 mensilità )
commisurata alla retribuzione dalla data
del licenziamento a quella del reintegro
ed inoltre, il datore di lavoro, deve
pagare tutti i tributi previdenziali e
assistenziali dal licenziamento alla
reintegrazione.
E' solo il lavoratore che può
rinunciare alla reintegrazione in cambio
di una indennità pari a 15 mensilità
(vedi modalità ultimo comma art.1 legge
108/90
Tale trattamento non vale per DIRIGENTI,
LAVORATORI DOMESTICI,LAVORATORI IN
POSSESSO DEI REQUISITI PENSIONISTICI DI
ANZIANITA' CHE NON HANNO OPTATO ,PER
TEMPO E PER ISCRITTO, ALLA PROSECUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Parliamo
di ferie |
Il
diritto alle ferie retribuite,
trova il suo primo riconoscimento
legislativo in ordine di
importanza, nell’art. 36 della
Costituzione “Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.”.
La funzione assegnata alle ferie
è quella di consentire il
recupero delle energie
psicofisiche e di permettere nel
contempo la soddisfazione delle
esigenze ricreative. Di
conseguenza, dal momento che
ognuno rimane libero di scegliere
le modalità di godimento delle
ferie, non è illegittimo lo
svolgimento di attività
lavorativa autonoma o subordinata
alle dipendenze di altri datori di
lavoro, durante il periodo di
ferie. Invece, sospende il decorso
del periodo di ferie, la malattia
ovvero l’infortunio occorso sia
al lavoratore, che ad un suo
figlio.
Per quanto riguarda la durata
minima delle ferie, il nostro
legislatore con il d.lgs. n. 66
del 2003 ha recepito la direttiva
europea n. 93/104/CE stabilendo
all’art. 10 che “… il
prestatore di lavoro ha diritto ad
un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro
settimane.” Interessante è
sapere che le ferie maturano, come
si dice, pro rata, cioè
in maniera progressiva e
proporzionale sulla base dei
periodi di lavoro effettivo. Vanno
equiparati al lavoro effettivo ai
fini della maturazione delle
ferie, anche il periodo di
malattia, il congedo per maternità
e i congedi parentali. Ugualmente
devono computarsi i giorni di
assemblea e quelli di permesso
sindacale. Il periodo di ferie
deve essere possibilmente
continuativo, ma su espressa
richiesta del lavoratore devono
essere assegnate almeno due
settimane di seguito.
Ai sensi dell’art. 2109 del
codice civile, spetta
all’imprenditore stabilire, con
un congruo preavviso, il periodo
di godimento delle ferie.
L’imprenditore deve però tenere
conto degli interessi del
prestatore di lavoro. Sul punto
merita richiamare anche una
sentenza della Corte di Cassazione
(n. 13980 del 2000) che ha
chiarito come “… l’imprenditore
deve organizzare il periodo delle
ferie in modo utile per le
esigenze dell’impresa, ma non
ingiustificatamente vessatorio nei
confronti del lavoratore e
dimentico delle legittime esigenze
di questi.”. Il lavoratore
che si assenti dal lavoro
unilateralmente, adducendo come
motivazione la fruizione delle
ferie, incorre in un inadempimento
di notevole importanza che può
anche legittimare il
licenziamento.
Il godimento del periodo minimo di
ferie dal 2003 (quattro settimane
all’anno), non può essere
sostituito (nemmeno per i
dirigenti) da una indennità
economica. Anzi, è prevista una
sanzione amministrativa per il
datore di lavoro che viola tale
obbligo
SENTENZA
Licenziamento
del lavoratore: le ferie devono
essere autorizzate.
Per
la Cassazione è legittimo il
licenziamento del lavoratore
motivato dall'assenza
ingiustificata, oltre il limite
previsto dal contratto di
categoria, relativa a ferie non
concordate e quindi non
autorizzate formalmente dal
proprio superiore. Le ferie sono
"un evento dell'attività
aziendale, che va coordinato con
l'attività produttiva e, come
tale, sono subordinate alla
valutazione del datore di
lavoro". (Girolamo Ceci)
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Lavoro
dirigenziale e demansionamento |
Con
due ordinanze datate
rispettivamente 17.12.2007 e
04.02.2008 il Tribunale di Trento,
prima in sede di procedimento ex
art. 700 c.p.c. e poi in sede di
reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. , si
sofferma sul problema concernente
la configurazione del rapporto di
lavoro dirigenziale e sul relativo
esercizio dello ius
variandi datoriale.
Il
caso, su cui si sono pronunciate
le due ordinanze è il seguente:
all’interno di un’azienda
privata, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato una
ridefinizione delle deleghe e dei
poteri e ha aggiornato la
posizione del Direttore Generale,
assunto in qualità di lavoratore
subordinato con qualifica di
dirigente. Con tale delibera
societaria si è provveduto quindi
a ridurre i limiti di spesa in
capo al Direttore stesso e a
revocargli la rappresentanza
legale della società di fronte a
terzi ed in giudizio, prevedendo
tra i suoi compiti di proposta al
C.d.A. la “sola”
predisposizione dei piani
operativi per l’attività
sociali, in sostituzione delle
precedenti “linee
generali di indirizzo strategico,
organizzativo ed operativo della
società e delle controllate”.
Per
tali motivi, il Direttore
lamentava in giudizio, la
violazione dell’art. 2103 c.c.
per illegittimo esercizio dello ius
variandi.
Con
il provvedimento ex art. 700 cpc
è stata disposta la
riassegnazione al ricorrente dei
poteri ante
delibera riconoscendosi il
demansionamento, mentre con
l’ordinanza successiva in sede
di reclamo, si è capovolto il
primo giudizio e si è revocato il
provvedimento cautelare.
La
vicenda suggerisce alcune
riflessioni sui limiti dello ius
viariandi all’interno del
rapporto dirigenziale.
Com’è
noto, lo ius
variandi consiste, per
definizione, nel potere di
modifica delle mansioni del
presentatore, con l’attribuzione
di altre equivalenti. Pertanto,
l’art. 2103 c.c. regola il
potere del datore di adattare alle
mutevoli esigenze aziendali il
contenuto della prestazione
lavorativa.
Al
fine di valutare la sussistenza di
un corretto esercizio dello ius
variandi da parte del datore,
non basta appurare che le nuove
mansioni siano incluse nel livello
contrattuale nel quale il
lavoratore è inquadrato, essendo
anche necessario accertare, sulla
base del contenuto, della natura e
delle modalità di svolgimento
delle stesse, la loro equivalenza
a quelle precedentemente
assegnate, intesa come
corrispondenza alla specifica
competenza tecnica del prestatore,
così da salvaguardare il suo
livello professionale, sia
nell’ambito sociale che nel
settore in cui opera.
Concepita
in tale ottica, per un consolidato
orientamento giurisprudenziale, la
tutela predisposta dall’art.
2103 c.c., essendo riferita al
“prestatore di lavoro”
subordinato, si applica anche alla
categoria dei dirigenti. Ai fini
dell’applicabilità di tale
istituto, non ogni modificazione
dal punto di vista quantitativo
delle mansioni affidate al
lavoratore è sufficiente ad
integrarlo, dovendo invece farsi
riferimento all’incidenza
concreta della riduzione delle
mansioni sul livello professionale
raggiunto dal dipendente, sulla
sua collocazione nell’ambito
aziendale, ed, in particolare, con
riferimento, al dirigente anche la
rilevazione del ruolo; inoltre,
sono da considerarsi mansioni
equivalenti solo nel caso in cui
risulti tutelato il patrimonio
professionale del lavoratore, nel
senso che la nuova collocazione
gli consenta di dinamica di
valorizzazione della capacità di
arricchimento del proprio bagaglio
di conoscenze ed esperienze.
La
prima ordinanza in commento ha
riscontrato pacificamente che i
poteri e le deleghe facevano parte
delle mansioni in capo al
lavoratore e, perciò, la loro
ridefinizione costituiva
un’ipotesi di ius
variandi illegittimo.
La
seconda pronuncia, invece, ha
diviso la figura del lavoratore in
due parti, supponendolo legato
alla società da un duplice
vincolo giuridico: da una parte,
una relazione di immedesimazione
organica concernente i rapporti
tra la società e i terzi, grazie
alla quale gli atti compiuti dalla
persona fisica che riveste la
carica sociale, vale a dire quella
di Direttore Generale, sono
imputati direttamente alla società
e, dall’altra, un rapporto di
lavoro con qualifica dirigenziale
intercorrente tra la società e
l’investito della carica.
Tale
divisione premetterebbe di
legittimare l’operato della
società in ragione del fatto che,
nell’ipotesi di cui il C.d.A.
assegna proprie prerogative ad
altro organo della società, il
rapporto che verrebbe direttamente
segnato è quello di
immedesimazione organica, e,
pertanto, non sarebbe scalfito il
rapporto di lavoro subordinato
dirigenziale, in quanto deleghe e
funzioni non rientrerebbero tra le
mansioni del prestatore di lavoro.
Si
tratta quest’ultima di una
soluzione argomentativa raffinata
ma forse troppo e dunque
criticabile, poiché se non
vengono qualificate come mansioni
le deleghe che il Direttore
Generale riceve dal CdA, allora,
nella concretezza dei compiti,
cosa rimane della mansione quale
oggetto immediato del contratto di
lavoro ?
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Notizie
utili a tutti
**Con
la sentenza n.238/2009 del 24.07.09, la
CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato che
la tariffa di Igiene Ambientale ( TIA )
che in molti comuni ha sostituito la
TARSU, è un tributo e quindi non è
possibile applicare allo stesso
l'Imposta sul Valore Aggiunto ( IVA ).I
contribuenti che hanno pagato le fatture
TIA, nei comuni che la applicano in
luogo della TARSU, comprensive di IVA,
possono chiederne la restituzione
presentando una istanza di rimborso. Il
diritto di rimborso dell'IVA si
prescrive nel termine decennale dal
momento del pagamento. L'istanza di
rimborso spedita per raccomandata
, serve anche a bloccare i termmini di
prescrizione e deve essere inviata sia
al Comune che all'Azienda che gestisce
la TIA. Se il Comune non provvede al
rimborso il contribuente si può
rivolgere al giudice di pace se
l'importo non supera i 2.582,28 euro, se
li supera deve rivolgersi al
Tribunale. Se la cifra non supera
516,46 euro il contribuente può
rappresentarsi da solo in giudizio, in
caso contrario deve farsi assistere da
un legale. All'istanza di rimborso
allegare fotocopia delle fatture.
ALCUNI
QUESITI SULLE
MULTE.
I ricorsi si dovrebbero fare
al Prefetto, in carta semplice con racc.
a.r., ma i Prefetti oberati da ricorsi
non trovando il tempo per sentire
l'utente entro i sessanta giorni (dopo
i quali la multa raddoppia)
inviano l'ingiunzione a
pagare.Quando la multa non supera i 516
euro si ricorre al giudice di pace e non
serve avvocato.
Vediamo
qualche esempio:
D.-in
un giorno mi hanno fatto due multe per
divieto di sosta nello stesso posto.
R.-
si può fare una sola multa al giorno
per divieto di sosta nello stesso posto
(art.7 e 158 del CdS) la seconda multa
può essere fatta solo dopo 24 ore.
D.-
mi arrivato un verbale senza
indicazione dell'ora in cui avrei
commesso l'infrazione
R.- si tratta di un verbale
illegittimo (art.383 DPR 495/1992)
D.- un ausiliario mi ha
fatto la multa per essere passato col
rosso.
R.- non può farla (legge
488/1999)-si fa ricorso al giudice di
pace e si vince.
D.-un
vigile mi ha fatto la multa perché mi
ero fermato con il motore acceso in
corrispondenza di un divieto di sosta-
Ma rimanendo al posto di guida in attesa
di mia moglie che era scesa per fare un
acquisto.
R.-
La Corte di Cassazione (sent.
N.18257/2006)ha stabilito che non si può
multare per divieto di sosta chi rimane
momentaneamente fermo e al posto di
guida con il motore acceso.
DETRAZIONI
FISCALI
sulle spese sostenute
entro il 31 dic. 2008 per l'acquisto
degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale
o interregionale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche spetterà una
detrazione dell'imposta lorda
nella misura del 19% per un
importo delle spese non superiore a 250
euro ( comma 309 legge 244/2007)
ATTENZIONE: gli elettrodomestici
consumano energia anche in stad-by.
Dal 1/1/2010 gli elettrodomestici in vendita saranno di classe A o
inferiori.- Non saranno pi in vendita
lampadine ad incandescenza ( si
venderanno solo lampadine a basso
consumo).
INCESSANTI
LE LITI NEI NEGOZI
In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se non
stato aggiornato per errore (D.L.vo
n.114/1998 e art. 1336 c.c.)
Se nei bar non esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il
consumatore ha diritto di pagare il
prezzo della consumazione al banco
(L.n.287/1991):
Responsabile del prodotto difettoso sempre il venditore.( D.L.vo
206/2005)
Quando un prodotto difettoso viene sostituito con un buono
(accettato dal compratore) il buono
dovrebbe avere validità annuale
(art.2955 c.c.):
NON ESISTE IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER CHI ACQUISTA
UN PRODOTTO IN UN NEGOZIO.
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Pagina 6
RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI
Art.1123 C.C.
Le
spese necessarie per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno (c.c.1101).
Se
si tratta di cose destinate a servire i
condomini in maniera diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell’uso che
ciascuno può farne.
Il contributo alla
spesa per un servizio comune destinato ad
essere fruito in maniera diversa dai singoli
condomini deve essere ripartito in proporzione
all’utilizzazione di esso e non ai
millesimi, come avviene invece per il
riscaldamento. Eventuali deroghe ai criteri
stabiliti dai commi 1-2-3 dell’art. 1123
possono essere derogati da una convenzione
sottoscritta da tutti i condomini o da una
delibera assembleare presa con l’unanimità
dei consensi dei partecipanti al condominio.
ILLUMINAZIONE
DELLE SCALE
Le
spese relative non configurano spese per la
conservazione delle parti comuni, bensì spese
utili a permettere ai condomini più
confortevole uso o godimento delle cose comuni
e quindi i condomini sono tenuti a
contribuire
tutti
in base ai millesimi come disposto dall’art.1123
c.c., cioè in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno salvo diversa
convenzione.
PULIZIA
SCALE
La
pulizia scale è da configurare come spese di
manutenzione. La spesa va ripartita in base
all’art. 1124 c.c, e cioè per metà in
ragione del valore dei singoli piani e
l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza dei piani dal suolo.
IL PROPRIETARIO
DELL’APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E’ ESENTE
DALLA SPESA IN QUANTO NON USA LE SCALE.
SPESE
PER ACQUA POTABILE
Le
spese vanno ripartite per millesimi solo se
questo criterio è stabilito dal regolamento
contrattuale di condominio.
Diversamente e in
mancanza dei contatori individuali è più
corretta la ripartizione in base al numero di
abitanti effettivi.
ANDRONE
Pulizia,
manutenzione e ripristino androne –
le spese vanno ripartite in quote millesimali
fra i soli condomini che usano l’androne.
SPURGO
FOSSA BIOLOGICA
Le spese vanno
ripartite fra tutti i condomini per millesimi
di comproprietà-
IMBIANCATURA
DELLE PARETI E SOFFITTI DELLE SCALE
Le spese vanno
ripartite fra i condomini utenti della scala,
per metà in ragione dei millesimi di
comproprietà e per metà in ragione
dell’altezza del piano, a norma dell’art.1124
c.c.
CITOFONI
Le spese vanno
ripartite in parti eguali.
GIARDINO
CONDOMINIALE
La
spesa di manutenzione ordinaria del giardino
attiene alla fornitura di un servizio comune e
quindi va ripartita tra tutti secondo le
tabelle millesimali.
CRITERIO PER LA COSTRUZIONE DELLE
TABELLE MILLESIMALI.
Listino
prezzi di vendita iniziali di tutte le unità
immobiliari (o calcolo del valore in base alla
rendita catastale o con l’accordo di tutti
la stima del valore attuale fatta da un
professionista estraneo ai condomini).
Sommati
i valori di stima dei singoli appartamenti e
delle pertinenze otteniamo il valore
dell’immobile.
Mille
diviso il valore dell’immobile (1000: X) si
ottiene un coefficiente che moltiplicato per
il prezzo di vendita (iniziale) di ogni unità
immobiliare dà la quota millesimale di ogni
appartamento.
Norme
tratte da:
Codice
civile-
Testo
di Francesco Tamburino “Tutto sulla
ripartizione delle spese di condominio”
Testo
di Gabriele De Paola “ Il Condominio”.
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Intervento di Ennio Bolzonella, vice presidente della Federquadri,
al Convegno Federmanger tenutosi lottobre scorso.
Invito A Quadri,
Dirigenti ed Alte Professionalit
A Voi tutti
porto il saluto del Presidente di Federquadri, dr. Alberto Pini, non
presente per motivi di salute.
Rivolgo poi il mio
benvenuto agli illustri ospiti, ospiti che sono i nostri
rappresentanti in seno alle istituzioni
perch da noi votati e quindi portatori delle nostre istanze
e dei nostri bisogni.
La platea che oggi
qui presente rappresenta il mondo delle alte professionalit ,
infatti, composta
da dirigenti, quadri e liberi professionisti;
sono persone che vivono i valori della conoscenza, della
professionalit, del merito, rappresentano il cervello delle
aziende, sono il fulcro su cui poggia il progresso economico del
nostro Paese. Sono persone abituate a lavorare per obiettivi e a
valutare o ad essere valutate in base ai risultati. Sono persone che
vogliono mettere a disposizione della nostra societ le loro
capacit professionali, persone che non vogliono essere semplici
spettatori, ma attori compartecipi delle scelte socio-politiche e
delle loro attuazioni.
Il bagaglio di
conoscenze, professionalit, esperienza da esse rappresentato un
patrimonio che fa parte di quei beni intangibili che hanno concorso
a fare grande lItalia e che il potere politico ha il dovere di
utilizzare nellinteresse di tutta la societ. Infine,anche se
non rientra nei temi di cui tratteremo oggi, quando
rientrerete nello vostre sedi politiche, Vi invito a
ricordare ai Vostri colleghi che la legge 190 del 1985 (quella che
ha dato vita giuridicamente ai Quadri) nel 2003 diventa
maggiorenne, compie 18 anni, ed i Quadri non hanno ancora visto
riconosciuto il loro diritto di farsi rappresentare dalle loro
associazioni di categoria; questo un bisogno che possiamo
chiamare collettivo ed il cui soddisfacimento non comporta uscite
finanziarie: sufficiente la volont politica di dare ai quadri
ci che le altre categorie di lavoratori hanno gi.
Termino questo mio
intervento con laugurio che questo incontro sia foriero di
ulteriori confronti, assicurandoVi la disponibilit della mia
Federazione a lavorare con tutti Voi per lo sviluppo socio-
economico del paese.
Ennio
Bolzonella |

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